ALLEGATO A
(Articolo 4, comma 2)

SCHEMA DELLA CONVENZIONE TRA LO STATO
E GLI OPERATORI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE.

        Ai fini di promuovere l'accesso alle nuove tecnologie a livello nazionale e internazionale, e, in particolare, di garantire la fruizione della rete INTERNET e delle altre fonti di informazione telematica, comunque nel rispetto delle caratteristiche sociali e culturali delle popolazioni interessate, gli operatori di telefonia fissa e mobile riconoscono allo Stato il diritto al prelievo annuo del 5 per mille sui ricavi annui legalmente registrati e resi pubblici ai sensi della normativa vigente in materia.
        Le modalità del prelievo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.
        Le risorse derivanti dal prelievo di cui alla presente convenzione, sono da considerare a tutti gli effetti fiscali donazioni a fini sociali destinate alle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni. A tali donazioni non si applicano gli importi massimi di detrazione previsti dall'articolo 154 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.